STATUTO “C.R.E.A. Centro Ricerche Etno Antropologiche” APS

Adeguamento dello statuto deliberata da Assembela Associati del 18/05/2021

Indice

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E’ costituita l’Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di “Centro Ricerche EtnoAntropologiche” APS, con sede legale nel Comune di Firenze, piazzale Donatello, 2. 

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, per quanto compatibili, delle norme del codice civile.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Relativo Registro.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie. Per la costituzione di sedi operative è sufficiente una delibera del Consiglio Direttivo. 

Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo e Finalità)

L’Associazione Centro Ricerche EtnoAntropologiche APS è un’associazione senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore;
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 
  • Applicazione e sviluppo delle metodologie ed i risultati delle ricerche delle Scienze umane e Sociali, ed in particolare la ricerca EtnoAntropologica, in tutti i settori dell’attività umana e non, per favorire uno sviluppo sociale sostenibile basato sull’incontro e sul dialogo tra le differenze, la reciproca conoscenza ed il rispetto per l’ambiente. 
  • Realizzazione di attività volte alla soluzione di problematiche relative allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio. 
  • Favorire l’integrazione tra la ricerca scientifica e le sue possibili applicazioni, puntando allo sviluppo del lavoro di gruppo interdisciplinare (e non), all’interno di una stretta collaborazione con le strutture, gli insegnamenti e gli apparati di ricerca universitari, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed altri soggetti che operino nei settori della ricerca e delle sue applicazioni. Si prevedono inoltre in quest’ottica forme occasionali o continuative di collaborazione con strutture operative, altri enti associativi, societari e pubblici operanti nei campi artistico-culturale, educativo, amministrativo sanitario, comunicativo, tecnologico e sociale. 
  • Applicazione e diffusione delle metodologie della ricerca antropologica, letteraria, comunicativa ed in generale delle Scienze Sociali nei campi della formazione, nelle politiche sociali e culturali locale, nazionale ed internazionale, e più in generale rivolgendosi direttamente alla società civile. 
  • Promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali, dei paesaggi, dei saperi locali e tradizionali; realizzare attività di cooperazione internazionale ed allo sviluppo; sostenere la partecipazione, la cittadinanza attiva e la co-progettazione; realizzare attività di formazione e supporto a tutte le categorie di persone e supportare il potenziamento dei life skills.

Per compiere gli obiettivi sopra proposti, l’Associazione si determina ad utilizzare tutti i mezzi a disposizione, nel rispetto delle disposizioni statutarie, in particolare le applicazioni di nuove tecnologie, la progettazione, realizzazione e diffusione di beni e servizi, documenti, strumenti, attività formative e di orientamento, e di quant’altro si ritenga necessario. 

L’Associazione potrà intraprendere ogni attività necessaria per raggiungere gli scopi suddetti, nel rispetto delle disposizioni statutarie, in particolare, ma non solo: 

  • organizzazione e gestione di corsi di formazione; costruzione di percorsi didattici per i diversi gradi delle scuole, gli operatori culturali, gli insegnanti, altri operatori della didattica ed altri soggetti potenzialmente interessati; 
  • creazione e gestione di strumenti per la comunicazione; formazione, orientamento, archiviazione e didattica, con particolare attenzione alle nuove tecnologie; 
  • progettazione e/o realizzazione e/o gestione di archivi bibliografici, fotografici e multimediali;
  • consulenza, realizzazione e diffusione di prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali; 
  • progettazione e realizzazione di attività, dibattiti, mostre, eventi culturali, laboratori ed attività affini a carattere temporaneo o permanente, utilizzando diverse tecniche espressive e di allestimento (tradizionali, audiovisivi, multimediali); 
  • realizzare consulenze, ricerche ed interventi su problematiche sociali, politiche, economiche, di sviluppo, nell’innovazione dei processi produttivi, nuove tecnologie e la salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti e l’innovazione processi  
  • progettazione e/o realizzazione e/o consulenze per interventi per
    • la promozione di processi per lo sviluppo sostenibile, 
    • la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifiche
    • la salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali
    • la mitigazione, la resilienza e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.  

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – (Associati)

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. 

L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 

Sono associati tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, associazioni ed enti del terzo settore senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’associazione presentando domanda scritta di ammissione, e che vengono accettati come tali dal Consiglio direttivo. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Ogni associato è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni degli Organi dell’Associazione. 

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto singolo. 

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. 

Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall’assemblea degli associati, non danno diritto ad alcun compenso, salvo diversa delibera adottata dall’assemblea degli associati in seduta ordinaria. 

La qualifica di associato si perde per: recesso, decesso o esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Acquistano la qualità di associato coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato, all’atto dell’ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio stesso. 

Il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione; l’eventuale diniego di ammissione deve essere motivato. 

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originarie all’atto di ammissione e al versamento della quota associativa annua. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Le quote versate all’Associazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea, salva la facoltà di recesso di cui appresso. Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell’associato.

ART. 4 – (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di : 

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; frequentare i locali dell’associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio Direttivo.
  • ad osservare le delibere legalmente prese dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo; 
  • a contribuire effettivamente alle finalità dell’Associazione. 

Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 

Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. 

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta e si provvede ad aggiornare il libro degli associati. 

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione, proporre ricorso all’organo assembleare avverso il provvedimento di rigetto mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell’associazione. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. E’ obbligo di tutti gli associati la puntuale corresponsione del contributo annuo. L’inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere l’associato. L’esercizio dei diritti dell’associato e l’accesso all’attività sociale è subordinato all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. 

ART. 5 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione. 

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in grave contrasto con quella dell’associazione e comunque per atti che gravemente danneggino l’associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora l’associato non ottemperi in modo grave alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo. 

Tale provvedimento motivato dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto immediato. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’associato escluso può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell’associazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 

Sia la qualità di associato che la quota o contributo associativo non sono trasmissibili né per atto tra vivi né per successione a causa di morte e non sono rivalutabili. 

ART. 6 – (Organi associativi)

Sono organi dell’Associazione: 

  • l’Assemblea; 
  • il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione; 
  • l’Organo di controllo e il revisore dei conti se nominati o obbligatori per legge.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 7 – (Assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni associato ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, compresa quelle inerenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. 

L’Assemblea, in particolare, ha le seguenti competenze inderogabili: 

  • approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo; 
  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi 
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati; 
  • emana le direttive generali per il perseguimento degli scopi dell’Associazione; 
  • modifica lo statuto; 
  • approva l’eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo; 
  • delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
  • delibera la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione; 
  • delibera su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto o ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo mediante posta elettronica o con altri altri metodi di notifica deliberati in assemblea, da inviarsi a ciascun associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunata. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare o il link all’applicazione usata per gli incontri online. Nell’avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da persona designata dall’Assemblea stessa. 

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Come specificato nell’articolo 3 Ogni delegato può essere portatore al massimo di due deleghe . Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per modificare lo statuto occorre in ogni caso Ia presenza di dimeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all’albo della sede o comunicazione via email o in altre modalità stabilite dall’assemblea

ART. 8 – (Consiglio Direttivo)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre (3) a nove (9) membri, compreso il presidente, eletti dall’Assemblea fra gli associati, sempre e comunque in numero dispari. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene deliberato dall’assemblea prima della votazione.  I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Salvo diversa delibera assembleare, i membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, fermo restando il loro diritto al rimborso delle eventuali spese anticipate in ragione del loro ufficio purché debitamente documentate. 

II Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un presidente un Vice Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri eletti, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

II Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell’Associazione o anche altrove o in forma virtuale (ad esempio, ma non solo, in videoconferenza) tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio ed all’ammontare della quota associativa. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso in qualunque forma inviato, purché pervenga a ciascun Consigliere almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza o con un preavviso stabilito dal consiglio stesso tramite delibera. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in assenza di questi, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi è presieduto dal consigliere più anziano. 

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

dell’Associazione. 

In particolare il Consiglio: 

  • predispone il bilancio da sottoporre all’Assemblea; 
  • delibera sull’ammissione e dà il parere per l’esclusione degli associati; 
  • stabilisce eventuali variazioni delle quote associative;
  • attua le direttive impartite dall’Assemblea e adotta tutte le iniziative che ritiene utili per il conseguimento degli scopi dell’Associazione; 
  • amministra il patrimonio dell’Associazione per l’attuazione degli scopi di quest’ultima; 
  • predispone l’eventuale regolamento relativo all’organizzazione interna dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
  • nomina eventuali Direttori Tecnici, fissandone il contratto economico, nonché funzioni e responsabilità; 
  • nomina dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 

Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – (Presidente)

Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, al vice Presidente, compete la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente può esercitare, nei casi di necessità ed urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella successiva riunione. 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per speciali materie o funzioni.

ART. 10 – (Collegio dei Revisori, facoltativo)

L’Organo di controllo, ossia il revisore dei conti o il collegio dei revisori, è un organo facoltativo, può essere nominato dal Consiglio Direttivo per scelta o se obbligatori per legge. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. 

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, redigono una relazione di bilancio annuale, possono accertare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

ART. 11 – (Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

a) dai beni mobili ad immobili e dai valori di qualunque specie che a qualsiasi titolo pervengono all’Associazione; 

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni a lasciti; 

c) dagli avanzi netti di gestione. 

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 – (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 – (Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, entrate derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti nazionali e internazionali nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 – (Bilancio di esercizio)

L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno,

 da presentare per l’approvazione all’Assemblea, che dovrà a tal fine essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio annuale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e può essere consultato da ogni associato nonché da chiunque altro ne faccia motivata richiesta. L’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio con la maggioranza prevista dall’articolo 7 del presente statuto. 

ART. 15 – (Libri)

Oltre ai libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione. 

I libri dell’Associazione possono essere esaminati da chiunque ne faccia motivata richiesta. 

ART. 16 – (Volontari)

Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 17 – (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, per essere inclusa nella categoria di APS, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.  

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 – (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firenze 18/05/2021

Firma del Presidente Centro Ricerche EtnoAntropologiche 

Fabio Malfatti 



         

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